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D. 05/12/2001 n. 16

D) Del tutto nuova, poi, è l'ipotesi secondo cui non possono essere ammesse a partecipare alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti le imprese "che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto all'art. 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55" sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art. 75, comma 1, lettera d), Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). Come è noto, la disciplina in tema di intestazione fiduciaria dei soggetti appaltatori si ricollega all'esigenza di evitare che la stazione appaltante perda il controllo del vero imprenditore che ha partecipato alla gara; sicchè, tranne il caso in cui l'intestazione fiduciaria concerna società appositamente autorizzate ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, le quali, a loro volta, abbiano comunicato alla amministrazione l'identità dei fiducianti, l'acclarata intestazione fiduciaria comporta l'esclusione dalla partecipazione alle gare e la preclusione alla stipulazione dei contratti. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, è stato emanato l'apposito "regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche" al quale va fatto rinvio per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. Può, poi, essere osservato che, per la configurazione dell'ipotesi in esame, come ritenuto in giurisprudenza, non è necessario il trasferimento di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario, essendo sufficiente che a quest'ultimo sia conferita, attraverso idonei strumenti negoziali, la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

E) Quanto, poi, all'ipotesi di esclusione di coloro "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro" (art. 75, comma 1, lettera

e), Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni), ne va sottolineata la maggiore ampiezza rispetto a quella rilevante ai fini della qualificazione "inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro" (art. 17, comma 1, lettera l), Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Dal testo della norma, sembra potersi rilevare che sia necessario, al fine della configurazione dell'ipotesi esaminata, un definitivo accertamento, di tipo giurisdizionale o amministrativo, in ordine alla commissione dell'infrazione; e che sussistano elementi che inducano a ritenere "grave" la violazione medesima. Va al riguardo considerato che il più delle volte, l'infrazione costituisce illecito contravvenzionale connesso a più gravi forme di reato penale, con la conseguenza che della stessa risulta fatta attestazione nei certificati del Casellario giudiziario. Inoltre, la "gravità" della violazione può desumersi da parte della stazione appaltante dalla specifica tipologia dell'infrazione commessa, sulla base anche del tipo di sanzione (arresto o ammenda) per essa irrogata, dall'eventuale reiterazione della condotta, del grado di colpevolezza e delle ulteriori conseguenze dannose che ne sono derivate (es. infortunio sul lavoro). Va tenuto presente, inoltre, che per infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non soltanto le omissioni inerenti il mancato pagamento dei relativi contributi, quanto anche le infrazioni alle prescrizioni di cui al Decreto legislativo n. 626/1994, Decreto legislativo n. 494/1996 e Decreto legislativo 19 dicembre 1999, n. 528, sulla sicurezza nei cantieri.

F) Considerazioni analoghe vanno, poi, svolte per quanto riguarda la successiva ipotesi riguardante coloro "che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara" (art. 75, comma 1, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). Fattispecie più specifica rispetto a quella prevista, ai fini della qualificazione, dall'art. 17, comma 1, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 "inesistenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici" e per la quale non è prevista alcuna specifica annotazione nel "Casellario informatico delle imprese qualificate". Anche in tal caso l'esclusione dalle gare può aver luogo soltanto in presenza di un accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, circa la ricorrenza di una negligenza che sia qualificata come "grave", ovvero che implichi un atteggiamento psicologico di mala fede nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto con la medesima stazione appaltante. La norma -consentendo alle amministrazioni appaltanti di escludere dalle procedure finalizzate alla scelta del contraente per l'esecuzione di lavori soggetti che, nell'esecuzione di altro lavoro, si siano resi colpevoli di negligenza o mala fede - deroga al principio di accesso generalizzato alle pubbliche gare, cui segue l'obbligo dell'ente committente di contrattare con il soggetto che, in esito allo specifico metodo di selezione, risulti avere prodotto la migliore offerta. Per la configurazione dell'ipotesi in esame non basta, in particolare, che i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte ovvero in maniera non rispondente alle esigenze del committente, occorrendo, invece, una mancata esecuzione che renda l'opera appaltata concretamente inutilizzabile. Nè è sufficiente la semplice violazione del dovere di diligenza nell'adempimento, occorrendo, altresì, che si tratti di negligenza qualificata da un atteggiamento psicologico doloso o comunque gravemente colposo dell'appaltatore. In definitiva, occorre che vi sia stato inadempimento dell'imprenditore che abbia portato alla dichiarazione di non collaudabilità dei lavori, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, ovvero ad una gravemente errata esecuzione del contratto giudiziariamente accertata anche se non abbia fatto seguito la pronunzia di risoluzione. Da rilevare ancora che, a differenza della normativa comunitaria che considera rilevante qualsiasi errore professionale commesso dall'appaltatore, la norma in esame limita l'esclusione dalle procedure di gara ai soli fatti di inadempimento dell'impresa in pregressi rapporti con la stazione appaltante. L'errore grave nell'esecuzione dei lavori pubblici, dovunque e comunque commesso, è invece situazione ostativa al conseguimento della qualificazione, in base al disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera l), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e la sua dimostrazione è connessa al dovere delle stazioni appaltanti di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei fatti implicanti grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti di appalto. Come, poi, ritenuto in giurisprudenza, va sottolineato che i comportamenti compiuti dai dipendenti in danno della stazione appaltante e sanzionati in sede penale si pongono in stretta connessione con l'esecuzione dei lavori ed integrano l'ipotesi di negligenza dell'impresa appaltatrice che abbia al riguardo omesso ogni dovuto e preventivo controllo (anche nella scelta delle maestranze e collaboratori che non diano dimostrazione di affidabilità sia sul piano tecnico che su quello morale).

G) Un accertamento amministrativo o giurisdizionale occorre anche per quanto riguarda l'ulteriore fattispecie relativa a "coloro che abbiano com messo irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti" (art. 75, comma 1, lettera g), Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni). A differenza della normativa comunitaria, secondo cui può essere escluso dalla partecipazione all'appalto l'imprenditore "che non sia in regola con gli obblighi del pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni del Paese ove egli è stabilito o del Paese dell'amministrazione aggiudicatrice" (art. 24, comma 1, lettera f) della direttiva CEE 37/93) l'ipotesi considerata richiede, infatti, la definitività dell'accertamento dell'irregolarità tributaria; definitività che può conseguire sia ad una decisione giurisdizionale, sia da un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.

H) L'ultima fattispecie di cui alla lettera g), dell'art. 75, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, è, infine, relativa a coloro "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio". La norma è di contenuto pressochè identico a quella di cui alla lettera m) del comma 1, dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, relativa ai requisiti generali per la qualificazione, "inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione". A differenza, tuttavia, di tale corrispondente disposizione regolamentare sul sistema di qualificazione, che non pone alcun limite temporale alla rilevanza delle dichiarazioni rese, l'ipotesi in esame attribuisce rilievo alle sole dichiarazioni false rese nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Con la conseguenza, peraltro, che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle due fattispecie, si deve ritenere che il termine annuale sia operante anche per la qualificazione di cui all'art. 17 indicato. Se così non fosse, infatti, si avrebbe una incomprensibile diversità di valutazione dello stesso fatto implicante il medesimo disvalore e l'ipotizzazione di una causa di esclusione dalla qualificazione definitiva e senza possibilità di riabilitazione. La fattispecie si correla, poi, all'art. 27, comma 2, lettera r) e s) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che prevede l'inserimento nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" degli "eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge adottati dalla stazione appaltante", e delle "eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alle procedure di cui all'art. 10, comma 1-quater, della Legge". L'ipotesi in esame concerne, quindi, innanzitutto il caso in cui la falsità della dichiarazione riguardi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi e risulti da un provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici adottato, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni, a seguito di segnalazione della stazione appaltante così come disposto dall'indicato art. 10, comma 1quater, della medesima Legge. La stessa riguarda, inoltre, anche i casi in cui siano state rese dichiarazioni non veritiere in ordine ad altri requisiti ed altre condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, sia configurabile o meno un reato, ed escluso il caso in cui la difformità tra le dichiarazioni rese e le attestazioni documentali acquisite successivamente sia dovuta a comprovato errore scusabile implicante la non intenzionalità della difforme dichiarazione. Ne consegue che le stazioni appaltanti dovranno segnalare alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici tutti i casi di non corrispondenza, con riferimento ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione; e l'Autorità, a sua volta, provvederà alla diretta iscrizione del dato nel "Casellario informatico delle imprese qualificate" qualora lo stesso risulti confermato da un procedimento giurisdizionale o amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero, negli altri casi, previo contraddittorio con l'interessato. Da tenere presente che il termine annuale entro il quale è operante l'esaminata preclusione decorre dalla data di commissione del fatto; sicchè dallo stesso va concretamente detratto il tempo occorrente ai fini della iscrizione del dato nel "Casellario informatico delle imprese qualificate". III Conclusivamente, come rilevato precedentemente, l'impresa concorrente nel pubblico incanto, in sede di offerta, fa autodichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 75, comprese quelle di cui alle lettere b) e

 

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